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STATUTO SOCIALE
Articolo 1 - Costituzione e denominazioneAi sensi delle disposizioni vigenti è costituita un’Associazione non riconosciuta denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EX CALCIATORI GRANATA ONLUS", siglabile “A.S.D. EX CALCIATORI GRANATA ONLUS”. L’Associazione è regolata dalla normativa civilistica di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, nonché dalle disposizioni tributarie dettate per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e per il settore dello sport dilettantistico.
Articolo 2 - SedeL’Associazione ha sede legale ed amministrativa in Torino, Corso Moncalieri n. 74, presso la sede della Bocciofila Crimea, e potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per l’esercizio delle attività statutarie su tutto il territorio nazionale. L'unità locale potrà essere trasferita con delibera dell’assemblea ordinaria degli associati ovvero del Consiglio Direttivo.
Articolo 3 - DurataL’Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata ovvero anticipatamente sciolta con delibera dell’assemblea degli associati, in osservanza delle disposizioni contenute nel presente Statuto.
Articolo 4 - Oggetto socialeL’Associazione non ha scopo di lucro e persegue, esclusivamente, finalità di solidarietà sociale. In linea generale, l’associazione opererà nei settori della beneficenza e dello sport dilettantistico. In particolare, l'Associazione è costituta con i seguenti scopi:
Per il perseguimento del proprio oggetto sociale l’associazione potrà, inoltre:
Articolo 5 - SociIl numero degli associati è illimitato. Sono soci ordinari effettivi dell'Associazione:
Per l’ammissione all’interno della compagine associativa è, altresì, richiesto il preventivo versamento della quota annuale. Le quote associative annuali devono essere versate entro il 31 agosto di ciascun anno. Gli Ex Calciatori Granata e gli altri aderenti l’Associazione, i quali esplichino attualmente attività e/o mansioni presso altre società calcistiche, non sono in contrasto con l’Associazione; resta inteso, tuttavia, che costoro non potranno essere tra i destinatari delle attività benefiche effettuate dall’Associazione stessa. E' facoltà del Consiglio Direttivo in carica nominare, a Suo insindacabile giudizio, Soci Onorari e/o Soci Benemeriti, con durata limitata o illimitata a discrezione di chi li nomina. Essi non avranno diritto di voto nelle assemblee; potranno ricoprire la carica di Revisore o Probiviro, ma non potranno vantare diritti di sorta nei confronti dell'Associazione. E’ altresì facoltà del Consiglio Direttivo in carica nominare, a Suo insindacabile giudizio, Soci Simpatizzanti con durata limitata o illimitata, i quali non avranno diritto di voto nelle assemblee; potranno ricoprire la carica di Revisore o Probiviro ma non potranno vantare diritti di sorta nei confronti dell’Associazione. All’interno della categoria dei soci simpatizzanti viene prevista la sottocategoria dei Figli e Parenti fino al secondo grado dei Soci effettivi: tali Soci avranno l’obbligo di corrispondere la quota annua ma non avranno diritto di voto nelle assemblee, né potranno rivestire cariche sociali e/o vantare diritti di sorta nei confronti dell’Associazione. E’ istituita, inoltre, la categoria dei soci “Eredi ad Memoriam” riservata agli eredi legittimi, fino al secondo grado, sia degli indimenticabili Campioni vittime della sciagura di Superga, sia dei Soci effettivi deceduti; nonché ai figli dei Tecnici, dirigenti, medici, paramedici e calciatori (tutti post-decesso) che contribuirono alla crescita del Torino. Detti soci dovranno essere ammessi dal Consiglio Direttivo. E’ istituita la sezione “Glorie Granata Torino” che avrà il compito di rappresentare l’Associazione nell’organizzazione e svolgimento delle partite di calcio a cui potranno partecipare tutti gli associati e/o gli Ex Calciatori Granata. Sarà facoltà del Consiglio Direttivo delegare le persone che gestiranno la suddetta sezione, le quali potranno eccezionalmente anche non essere soci dell'Associazione.
Articolo 6 - Criteri di ammissione e di esclusione dei sociLe domande di ammissione dirette al Consiglio Direttivo dell’Associazione, presentate in forma scritta, costituiscono la prima condizione per l’ottenimento della qualifica di associato, ma non danno diritto ad alcun reclamo da parte dell’interessato, ove vengano respinte, anche in assenza di motivazione. Il vincolo associativo che lega l’Associazione all'associato può sciogliersi, limitatamente a ciascun associato, per recesso, decadenza, esclusione e decesso. Il recesso è sempre ammesso purché il socio lo comunichi per iscritto al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi prima della chiusura dell’esercizio in corso. Ove tale termine non venga rispettato, il recesso non spiegherà i suoi effetti prima del termine dell’esercizio successivo, e l'associato sarà tenuto a corrisponderne la relativa quota associativa. La decadenza dell'associato è accertata e pronunciata dal Consiglio Direttivo, nei casi stabiliti dalla legge ovvero quando vengano meno i requisiti per l’assunzione della qualifica di associato. L'associato deve essere, preventivamente, informato dal Consiglio Direttivo ove venga da questo dichiarato decaduto, mediante lettera raccomandata. Oltre nei casi stabiliti dalla legge, l’esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo per:
Le delibere di esclusione assunte dal Consiglio Direttivo devono essere comunicate all’interessato mediante lettera raccomandata. Avverso le predette delibere è ammesso ricorso dall'associato al Collegio dei Probiviri, come risultante dal presente Statuto, entro un mese dal ricevimento della comunicazione delle delibere stesse. In qualsiasi caso di cessazione del vincolo associativo, l'associato non potrà richiedere il rimborso della quota associativa già versata né l’assegnazione di parte del patrimonio dell’associazione.
Articolo 7 - Diritti e doveri dei sociCon il sorgere del vincolo associativo, ciascun associato deve:
Specularmente, ciascun associato ha diritto a:
Fermi restando i succitati diritti e doveri, l’Associazione garantisce a tutti gli associati la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo escludendo, espressamente, la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati ovvero partecipanti maggiori di età, il diritto dei voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, dei bilanci/rendiconti e per la nomina degli organismi direttivi dell’Associazione. E’, altresì, riconosciuto il diritto di voto a tutti gli associati maggiorenni per tutte le deliberazioni adottate dall’assemblea degli associati nelle materie di sua competenza. Gli eventuali associati minorenni hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di tutti gli altri associati, ivi compreso il diritto di partecipazione in assemblea, ma potranno esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo ed, in generale, il diritto di voto in assemblea, soltanto al compimento della maggiore età senza che, peraltro, in tale momento, vi sia la necessità di un’apposita delibera assembleare autorizzativa. Gli associati non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione. Articolo 8 - Organi SocialiGli organi dell'Associazione sono:
Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito ovvero dietro compenso, nei limiti ammessi dalla legislazione vigente, a seconda di quanto stabilirà periodicamente l’assemblea dei soci.
Articolo 9 - Esercizio socialeL’esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. L’Associazione, attraverso il Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, deve redigere il bilancio ovvero rendiconto annuale il quale verrà, negli stessi termini, sottoposto all’assemblea degli associati per la relativa approvazione.
Articolo 10 - Risorse economicheLe risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione e/o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che, a norma di legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura. L’Associazione si impegna, altresì, ad impiegare gli eventuali utili ovvero gli avanzi della gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 11 - Assemblea dei sociL’assemblea degli associati è l’organo sovrano dell’Associazione. L’assemblea è composta da tutti gli associati e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato, persona fisica ovvero persona giuridica, dispone di un solo voto. L’assemblea ordinaria degli associati ha i seguenti compiti:
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente Statuto e sulle eventuali proposte di scioglimento. L’assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all’anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio o del rendiconto economico e finanziario annuale; essa potrà, altresì, essere convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno o se lo richieda almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale. All’assemblea partecipano tutti gli associati iscritti all’Associazione. In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita in presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno a maggioranza semplice dei presenti. In seconda convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti, e delibera validamente a maggioranza semplice dei voti degli associati presenti; nel caso si tratti di rinnovare le cariche sociali ovvero di adottare provvedimenti disciplinari, fermi restando i predetti quorum costitutivi, le delibere sono adottate con la maggioranza dei due terzi dei presenti. In seconda convocazione l’assemblea straordinaria, chiamata a deliberare sulle modificazioni del presente Statuto e per lo scioglimento dell’associazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. Il quorum deliberativo è, in questi casi, sempre pari alla maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli associati presenti. L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, che nomina un Segretario per la redazione del verbale di assemblea. In assenza del Presidente del Consiglio Direttivo verrà nominato Presidente dell’assemblea il Vice-Presidente Vicario; nel caso di indisponibilità di quest’ultimo, sarà un Vice-Presidente a farne le veci. Le deliberazioni riguardanti persone fisiche saranno assunte a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea non vi provveda per acclamazione. Hanno diritto al voto tutti i Soci Effettivi in regola con il pagamento delle quote Sociali; ogni Socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe a favore della stessa persona. Le delibere assembleari devono essere conservate per iscritto in un apposito libro dei verbali e devono recare la firma congiunta del Presidente e del Segretario. L’assemblea viene convocata con avviso spedito almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l’adunanza, mediante raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento; l’avviso di convocazione dovrà recare la data, l’ora, il luogo dell’adunanza e l’ordine del giorno. Nell’avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell’adunanza di prima convocazione l’assemblea non risulti legalmente costituita.
Articolo 12 - Consiglio direttivoL’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 6 (sei) ad un massimo di 11 (undici) membri scelti esclusivamente tra gli ex calciatori soci effettivi, i quali durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Le attribuzioni del Consiglio Direttivo sono:
Tutti i membri del Consiglio hanno diritto al voto. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza relativa; in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a due sedute consecutive del Consiglio decade dalla carica. In caso di decadenza o di rinuncia o di espulsione di un consigliere, il Consiglio Direttivo può nominare immediatamente un nuovo membro in sostituzione. Tale nomina dovrà però essere ratificata dalla prima assemblea ordinaria o straordinaria che verrà convocata. Il Consiglio Direttivo si raduna normalmente una volta al mese, ed eccezionalmente ogni volta che verrà ritenuto necessario dalla maggioranza dei Consiglieri, che dovrà richiedere la convocazione con comunicazione motivata e sottoscritta dai richiedenti ed indirizzata al Presidente. Il Consiglio Direttivo potrà nominare dei Presidenti Onorari senza diritto di voto, anche non membri del consiglio stesso, stabilendone la durata in carica. Alle adunanze del Consiglio Direttivo dovrà presenziare almeno un componente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, spettandogli tutte le facoltà per il raggiungimento dell’oggetto sociale che non siano dalla legge ovvero dal presente Statuto riservati all’assemblea degli associati. Il Presidente del Consiglio Direttivo è, anche, Presidente dell’Associazione; egli ha la firma sociale e la legale rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio; in caso di assenza, ovvero impedimento temporaneo, il Presidente potrà delegare le proprie attribuzioni al Vice-Presidente Vicario; parimenti quest’ultimo, in caso di assenza od impedimento, potrà delegare il Vice Presidente Anziano e successivamente l’altro Vice Presidente. Qualora decada la maggioranza dei consiglieri l’assemblea dovrà provvedere, senza indugio, alla sostituzione integrale del Consiglio Direttivo.
Articolo 13 - Collegio dei ProvibiriIl Collegio dei Probiviri è l’organo interno chiamato a dirimere le controversie insorgenti tra gli associati, ovvero tra gli associati e l’associazione in ordine all’interpretazione ed all’applicazione delle norme contenute nel presente Statuto ovvero nel regolamento interno; esso delibera, altresì, in ordine all’interpretazione delle delibere assembleari ovvero del Consiglio Direttivo. Ad esso, infine, è affidato il compito di decidere o ratificare eventuali sanzioni decise dal Consiglio Direttivo nel deprecato caso di cattivo comportamento morale o materiale di membri dell’associazione. Il Collegio interviene alle riunioni del Consiglio Direttivo quando vengono trattati problemi inerenti il loro compito. Il Collegio è composto da 3 (tre) membri dell’Associazione che vengono eletti direttamente dall’assemblea generale, che provvede ad eleggerne anche il Presidente determinandone, eventualmente, l’emolumento annuo, con espressa esclusione degli altri componenti il Collegio. I membri del Collegio durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri delibera inappellabilmente operando quale amichevole compositore delle controversie e senza formalità di rito.
Articolo 14 - Collegio dei Revisori dei ContiIl controllo della gestione, della contabilità di cassa e dei conti dell’Associazione è rimesso ad un Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio è composto da 3 (tre) membri dell’Associazione eletti direttamente dall’assemblea generale, che provvede ad eleggerne anche il Presidente. I membri del Collegio durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
Articolo 15 - Scioglimento e liquidazioneIn caso di scioglimento anticipato l’assemblea, in seduta straordinaria, deve nominare uno o più Liquidatori scegliendoli, preferibilmente, tra gli associati, nonché stabilire le modalità della liquidazione. L’assemblea che delibera lo scioglimento anticipato dovrà, altresì, prevedere la devoluzione del patrimonio sociale residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, 190° comma, della legge 23 dicembre 1996, nr.662, salvo che una diversa destinazione non sia imposta dalla legge.
Articolo 16 - Denominazione di onlusL’Associazione si impegna ad usare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo ovvero comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” ovvero l’acronimo ONLUS.
Articolo 17 - Norma di chiusuraPer tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni di legge applicabili in materia.
Torino, 13 giugno 2006.
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